Le norme che regolano gli scambi commerciali sono in continuo mutamento. Si tratta di modalità di gestione del denaro che il professionista deve sempre conoscere ed eseguire correttamente per non incorrere in sanzioni. Ecco, quindi, una panoramica delle novità che riguardano le modalità di pagamento in contanti e tracciabile.
È vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000,00.
È vietato, inoltre, il trasferimento quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia di € 1.000,00 che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. Il trasferimento eccedente tale limite può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
La violazione del limite comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (aumentata dal 5% al 40% dell’importo trasferito in caso di importi superiori a € 50.000,00) e non inferiore nel minimo a € 3.000,00.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contanti. Tuttavia, non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 e il 31.01.2012 e riferite alle nuove limitazioni.
Gli assegni per importi pari o superiori a € 1.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Si può richiedere per iscritto, al proprio Istituto Bancario, il rilascio di moduli in forma libera (senza clausola di non trasferibilità) solo per importi inferiori a € 1.000,00, pagando per ciascun modulo a titolo di imposta sul bollo, la somma di € 1,50.
Le sanzioni per le violazioni alle disposizioni sull’missione degli assegni bancari sono le stesse previste per la violazione del limite al trasferimento di contanti.
Inoltre, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”), qualunque sia l’importo, non possono circolare, poiché devono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A.
Il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000,00; quelli con saldo pari o superiore a € 1.000,00 devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto a un importo inferiore a € 1.000,00 entro il 31.03.2012.
Per chi non si adegua alle disposizioni è prevista una sanzione amministrativa che va dal 10% al 20% del saldo se compreso tra 1000 e 50 mila euro e con una sanzione che va dal 15% al 30% del saldo se l’infrazione commessa supera i 50 mila euro.
Come previsto, ai sensi dell’art. 51 del d. lgs 231 del 2007, viene previsto che i soggetti destinatari del decreto: intermediari finanziari, professionisti, società di revisione, revisori legali, ecc.; debbano comunicare entro 30 giorni al ministero dell’Economia le eventuali irregolarità riscontrate in materia di utilizzo di contanti o titoli a portatore. Tale comunicazione si rende necessaria sia per l’irrogazione della conseguente sanzione sia per l’inoltro all’Agenzia delle Entrate che attiverà i dovuti controlli fiscali.
Dal 1 gennaio 2020, con la legge di bilancio n.160 del 27/12/2019, alcune spese tra cui medica come la consulenza psicologica, per usufruire del recupero in detrazione durante la dichiarazione dei redditi, non possono più essere pagate in contante ma solo attraverso mezzi di pagamento tracciati per esempio con il bancomat, con la carta di credito, a mezzo bonifico bancari, etcc…
È stata inoltre prevista una riduzione, che sarà man mano nel tempo sempre più ridotta, della soglia per i pagamenti in contanti: dal 1°luglio è entrata in vigore la nuova soglia a 2.000 euro, la precedente soglia era 3.000 euro, e si arriverà dal 1°gennaio 2022 a 1.000 euro.
Quindi molti professionisti che operano in partita iva si sono dotati di Pos per accettare i pagamenti con carte; sul mercato ci sono varie proposte per dotarsi di Pos, oltre a quelli forniti dagli istituti bancari e postali, ci sono quelli degli operatori telefonici e altri gestori. In alcuni casi viene solo addebitata una percentuale di costo di commissione alla singola transazione, in altri c’è un canone mensile con l’aggiunta di una percentuale di commissione nettamente inferiore. Il professionista deve quindi valutare quale opzione Pos fa più al suo caso.
Chiariamo che i pazienti possono comunque continuare a pagare in contante non usufruendo della detrazione del 19%, resta l’obbligo allo psicologo di comunicare con chiarezza i termini.
Potete visionare la legge all’indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
Pubblicato il 05/03/2012 alle ore 16:38
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