Disegno di legge Pillon: il perchè delle critiche

a cura di Roberta Manca, referente area ASPIC PSICOLOGIA per la FAMIGLIA e Elisabetta Gallotta, referente area ASPIC PSICOLOGIA contro la VIOLENZA

Mamma e papà si separano, e IO?

Recentemente sul tavolo della Commissione Giustizia al Senato è pervenuta una nuova proposta di legge, che modificherebbe il vigente diritto di famiglia.

Il DDL n. 735, il Disegno di Legge Pillon, dal nome del suo principale firmatario On. Pillon, ha come titolo “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, e sostanzialmente quattro novità: a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; c) mantenimento in forma diretta senza automatismi; d) contrasto dell’alienazione genitoriale.

Un documento che si propone di modificare la norma in vigore per ottenere nelle separazioni una bigenitorialità equa, da ogni punto di vista: affidamento, mantenimento e costi tutto suddiviso in misura paritaria tra padre e madre.

La norma in oggetto ha sollecitato in breve tempo numerose critiche sulle diverse novità che introduce.

Ma facciamo un passo alla volta.

Vediamo nel particolare alcune delle proposte presentate, i punti di forza e le critiche che gli sono state mosse da chi non è d’accordo.

a) La mediazione familiare

Il testo del DDL Pillon recita: “La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L’esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge, qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti delle persone minorenni

Oggi La L. 54 del 2006 prescrive esclusivamente al giudice che si trova di fronte ad un conflitto sui temi relativi alla riorganizzazione familiare e all’affidamento dei figli, di “suggerire” alla coppia la possibilità di svolgere un percorso di mediazione, rinviando dove possibile l’adozione di provvedimenti.

Un punto di partenza imprescindibile è contenuto nella raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 1639 (2003) del 25 novembre 2003 che “definisce la mediazione familiare come un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri di una famiglia alla presenza di un terzo mediatore, indipendente e imparziale, avente l’obiettivo di giungere a una conclusione accettabile per i due soggetti superando la carenza di comunicazione fra le parti”.

La Raccomandazione R(98) 1, del 19 gennaio 1998, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa della Comunità Europea sulla mediazione familiare, si stabilisce che prevede che La mediazione per principio non dovrebbe essere obbligatoria. E ancora “ Gli Stati dovrebbero riconoscere l'autonomia della mediazione e la possibilità per essa di aver luogo prima, durante o dopo una procedura giudiziaria” (Raccomandazione n°. r (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare – Principi della mediazione familiare Punto II Organizzazione della mediazione - comma a)

Nella Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull’applicazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale si evidenza che: “La questione dell'obbligatorietà o meno della mediazione è controversa. Secondo alcuni portatori di interessi, la non obbligatorietà della mediazione ne ostacola la promozione. Secondo altri, invece, per sua natura la mediazione può essere solo volontaria per poter funzionare correttamente e, se resa obbligatoria, perderebbe la sua attrattiva rispetto alle procedure legali”.

b)   Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari

Ad oggi il diritto di famiglia in materia di separazioni è disciplinato dalla L. 54 del 2006, “Disposizione in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, il cd “affidamento condiviso”, che dispone l’affidamento dei figli in caso di separazione, ad entrambi i genitori, rendendo l’affidamento esclusivo ad uno di essi solo nel caso in cui l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del figlio.

Tale norma, in armonia con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, afferma il principio della “bigenitorialità”: il diritto per il bambino di mantenere con mamma e papà, anche se si separano, un rapporto continuativo ed equilibrato, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La Legge prevede anche che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.”

Sono trascorsi ormai diversi anni dalla promulgazione della Legge 54/06 e la questione rappresenta ancora “un tasto dolente”.

Cosa propone il DDL

Rispetto all’equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari il DDL all’articolo 11 propone di rafforzare il principio della co-genitorialità e prevede in caso di separazione tempi paritetici e equipollenti (non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore) di frequentazione del figlio minorenne con i propri genitori e introduce il principio del “doppio domicilio”. Tali modifiche dovrebbero garantire una più corretta applicazione della Legge 54 del 2006 .

I presupposti di tali novità

Nel corso degli anni, sulla base di diverse studi e ricerche in ambito internazionale, accanto all’affido condiviso si è inserita un'altra tipologia di affidamento, l’affido materialmente condiviso (“physical joint custody”) che, assicura in modo più definito tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli (non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ognuno dei genitori) e prevede il doppio domicilio (la domiciliazione dei minori presso ambedue i genitori).

La Risoluzione 2079 del 2 ottobre 2015

Il 2 ottobre 2015 il Consiglio d’Europa - prendendo in considerazione le valutazioni della letteratura scientifica e i risultati ottenuti nei Paesi europei dove l’affido “materialmente condiviso” si è affermato - con la Risoluzione 2079 ha invitato tutti gli Stati a promuovere la “shared residence” ovvero una forma di affidamento in cui i bambini, dopo la separazione dei loro genitori, trascorrono tempi paritetici presso la madre e il padre (Risoluzione 2079/15 -5.5) - e a garantire l’effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli (5.3), affidamenti che prevedano tempi di permanenza più o meno uguali presso mamma e papà.

Partendo da questa Risoluzione, il Tribunale di Brindisi per la sezione Famiglia ha divulgato il ‘Protocollo d’intesa in materia di separazione e divorzio per l’affidamento dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale nel rispetto del superiore interesse del minore” nel quale si caldeggia l’affido materialmente condiviso e la “doppia residenza” dei minori.

Le linee guida, al fine di dimostrare la superiorità del modello bigenitoriale al fine dell’interesse del minore riportano ” oltre settanta ricerche, di conclusioni concordi, effettuate con metodo longitudinale nelle quali inoltre vengono evidenziati i danni che subiscono i bambini che rimangono con un genitore un tempo inferiore ad un terzo del tempo attuale (vedere papà o mamma a week-end alternati o un pomeriggio a settimana).

Le riflessioni in merito

Sull’introduzione di tale norma e sulla sua efficacia sono ben presto comparse numerose critiche.

L’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica sottolinea come tali novità si allontanano dalla necessità dei bambini di poter contare su un ambiente rassicurante e stabile , caratteristica così fondamentale per uno sviluppo sano e armonico. La norma non prenderebbe nella debita considerazione le difficoltà del bambino dovute a una sorta di pendolarismo tra una casa e l’altra, e al fatto di non poter contare su una prevedibile organizzazione di vita, Una applicazione rigida della “shared custody” appare come una divisione equa di quanto gira intorno al minore, perdendo di vista il minore stesso e il suo interesse superiore.

Una lettera dell’Associazione di donne Towanda-Dem di Arezzo, esponendosi contro il DDL Pillon, sostiene che la convivenza paritetica del figlio, indipendentemente dall’analisi della situazione che ha causato la separazione, rischia di far esacerbare il conflitto, anche nelle separazioni consensuali.

Il Forum delle Associazioni Familiari sostiene che la riforma crei un diritto alla genitorialità, impone una modalità uguale per tutti, danneggiando il coniuge più vulnerabile ()

La Be Free Cooperativa Sociale sostiene che quanto suggerito nel DDL contrasta con il principio prevalente del minore a vivere una vita sana, in armonia con le esigenze specifiche dei bambini, soprattutto in riferimento al loro percorso di sviluppo.

L’Associazione Magistratura Democratica in un articolo dal titolo “Prime riflessioni sul Ddl” afferma : “L’impianto del Ddl risponde ad una visione adulto-centrica che, oltre a non tenere in alcun modo conto della realtà delle famiglie italiane, si pone in pieno contrasto con quel “superiore interesse del minore” che deve necessariamente orientare il legislatore nella “promozione della personalità e nell’educazione del soggetto umano in formazione” (C.cost. n. 11 del 1981) e che deve essere perseguito caso per caso, avendo riguardo alla peculiarità di ogni singola situazione.

In tal senso, la previsione automatica e obbligatoria di tempi di permanenza paritaria presso ciascun genitore (in assenza di accordo, almeno 12 giorni con ognuno), indipendentemente da manifestazioni di volontà contrarie dei figli e a prescindere dall’età, svela una concezione del minore quale bene materiale da dividere a metà tra gli adulti e non considera le esigenze di un bambino, soprattutto in tenera età, a un’organizzazione regolare e stabile della propria esistenza.

Pareri critici arrivano anche dal Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia) e l’Aiaf (Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori), dall’Unione Nazionale Camere Minorile e addirittura dall’Anamef (Associazione nazionale avvocati mediatori familiari).

Nel mondo cattolico opinioni discordanti arrivano dall’Acli, il Cnca (Coordinamento nazionale comunità accoglienza) e il Forum Famiglia.

La bigenitorialità

La bigenitorialità sembra essere pertanto un diritto dell’adulto e non del bambino; questo DDL, come sostengono avvocati e magistrati esperti di tutela minorile come Fabio Roia, favorirebbe i genitori violenti garantendo loro il diritto a frequentare i figli sempre e comunque.

Prevede infatti che anche nei casi di affido esclusivo alla madre per comprovata violenza e abuso sessuale, vi sia l’obbligo di garantire la frequentazione tra padre e bambino. Cosa che è avvenuta ad esempio, nel caso di Federico Barakat ucciso ad 8 anni dal padre durante un incontro protetto presso gli uffici dei servizi sociali di San Donato Milanese. Antonella Penati, la madre, era stata definita una “madre alienante” proprio in nome di quella alienazione parentale che il DDL vuole mettere a sistema.

Inoltre, questo DDL, sembra avere profili di incostituzionalità proprio perché entra in conflitto con l’articolo 117 della Costituzione nella misura in cui viola le Convenzioni di New York e di Istambul. Queste convenzioni, ratificate dal nostro paese e quindi leggi dello Stato, pongono al centro della contesa tra adulti l’interesse del bambino mentre il ddl Pillon mette al centro il diritto ad essere padre o madre e per questo risulta essere in netto contrasto con quanto affermato dalle convenzioni e ratificato dallo Stato.

In particolare, l'articolo 31 della convezione di Istambul stabilisce che la violenza del padre deve essere analizzata e giudicata dal giudice della separazione mentre, nel DDL Pillon, con la mediazione obbligatoria e l'alienazione parentale, ci sarebbe una vittimizzazione secondaria per le donne, costrette a mediare con il proprio aguzzino e bambini costretti a vedere il genitori maltrattante o ad essere inviati in comunità terapeutica "per il pieno recupero della bigenitorialità".

c)    Alienazione parentale

Il DDL introduce la sindrome da alienazione parentale (PAS, sigla dal termine in inglese Parental Alienation Syndrome). Un tema tra i più dibattuti nell’ambito della separazione genitoriale.

Sull’argomento nell’aprile 2013 la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) nelle linee guida in tema di abuso sui minori, riconosce la PAS nella classificazione delle varie forme di abuso.

Con l’introduzione del DDL Pillon molte Associazioni hanno sottolineato l’inesistenza di tale disturbo, mettendo in luce l’inconsistenza delle sue basi scientifiche.

L’Associazione Differenza Donna in un post su Facebook scrive “la PAS (Parental Alienation Syndrome, in Italia tradotta in “Sindrome di alienazione parentale”) non esiste e le sue teorizzazioni non hanno alcuna validità scientifica.
Già il Comitato CEDAW nel 2011 ha invitato le autorità italiane ad arginare l’utilizzo nei tribunali di riferimenti alla "discutibile teoria della PAS" per limitare la genitorialità materna (Comitato CEDAW, 2011, paragrafo 51).
Il Ministero della Sanità, a seguito dell’interpellanza parlamentare n. 2-01706 del 16 ottobre 2012, seduta n.704, ha chiarito che “Sebbene la Pas sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine disturbo, l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici”.

Tale termine inoltre non viene specificamente riportato né nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali” (DSM) né nella “Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati” (ICD-10), che ad oggi sono i due principali sistemi nosografici in uso dagli ordini professionali di riferimento

Il DDL, inoltre, all’art. 18, prevede che, nel caso un genitore insista a opporsi alle frequentazioni del bambino da parte dell’altro con una “condotta pregiudizievole” – senza una valutazione tecnica preventiva sulla reale presenza dell’alienazione parentale e della condizione psichica del - o anche nel caso in cui sia il bambino stesso a “mostrare rifiuto su qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori” - il giudice può disporre con un provvedimento d’urgenza la residenza del bambino presso l’altro genitore o il collocamento in comunità del bambino.

In tale struttura il minore parteciperà ad “uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità”.

Secondo AIPG questa novità legislativa tutelerebbe gli interessi degli adulti, mettendo da parte quelli dei bambini. Secondo le critiche nell’articolo appare chiaramente come non venga presa nella debita considerazione la possibilità che dietro quel “rifiuto, alienazione o estraneazione” di quel bambino possa nascondersi un reale bisogno, forse una richiesta di aiuto che rimarrà inascoltata.

Lasciando in secondo piano quello che potrebbe essere un vero e proprio grido di aiuto di un bambino che, per ragioni veritiere, mostra "rifiuto, alienazione o estraniazione" nei confronti di uno dei suoi genitori.

Forse è possibile porsi una domanda: quali sono i criteri per stabilire e accertare una “condotta pregiudizievole” in mancanza di un parere formulato dagli esperti del settore?

Conclusioni

La coppia può decidere di allontanarsi, ma non può certo separarsi dai propri figli.

E’ sicuramente di vitale importanza per il bambino poter contare in maniera equa sulla partecipazione responsabile, il sostegno e la protezione di entrambi i genitori; poter frequentare in modo equo il genitore con cui non vive e ricevere in armonia con il suo sviluppo infantile cure costanti e flessibili, rispettose delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni.

Tenere in considerazione il bambino e i suoi bisogni evidenzia la necessità di decidere la migliore soluzione per ogni bambino, la sua storia, i suoi bisogni.

Sarebbe auspicabile infatti poter valutare tenendo conto delle sue peculiarità, applicando un approccio longitudinale, al fine di poter studiare gli effetti e le conseguenze a lungo termine delle scelte, per poter decidere la migliore soluzione sia in termini di affidamento, residenza e accesso.

E’ necessario, quindi, vista la delicatezza dell’argomento, che decisioni di questo tipo richiedono, una pausa di riflessione che tenga conto delle evidenze scientifiche sull’argomento e soprattutto dell’interesse superiore del minore.

Un lavoro che non può prescindere dal parere autorevole dell’intera comunità scientifica, accademica e professionale.

E’ fondamentale pensare  a nuove misure di sostegno sociale e familiare, individuare strumenti formativi per rendere le decisioni a favore del bambino tali da tradurre nella prassi giudiziaria concreta i principi previsti dalla già esistente L. 54/2006 e che siano in grado di cambiare in meglio la vita dei nostri figli.

Un bambino amato oggi sarà un adulto sano domani.

Pubblicato il 19/10/2018 alle ore 16:27

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